il Comitato
Par condicio
Controversie
Registro operatori (ROC)Quando il procedimento di conciliazione si conclude con un mancato accordo tra le parti, o con un accordo parzialmente positivo, le parti, congiuntamente (Utente /Ente Gestore) o anche il solo utente, possono chiedere al Comitato provinciale per le Comunicazioni la definizione della controversia, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Questo tipo di ricorso non è attivabile se sono passati più di tre mesi dall'udienza di conciliazione, ovvero dalla data di notifica del verbale di chiusura del procedimento, e se la stessa controversia tra le medesime parti sia stata già presentata dinanzi alla Giustizia Ordinaria.
Rinviando per la disciplina di dettaglio a quanto disposto dagli artt. 14 e ss. della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS, l'ammissibilità dell'istanza è subordinata al soddisfacimento di tre condizioni preliminari:
Il mancato rispetto delle condizioni comporta l'inammissibilità dell'istanza.
L'istanza per richiedere la risoluzione della controversia deve essere presentata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Autorità (Formulario GU14) e deve essere inoltrata al Comitato provinciale per le Comunicazioni con una delle seguenti modalità:
L'istanza di definizione della controversia deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
L'istanza deve essere sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Referente: rag. Cinzia Destefani tel. 0461 213197
Responsabile del procedimento: avv. Riccardo Gherardi
Il Comitato provinciale per le Comunicazioni, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.
Le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia.
All'udienza di discussione, le parti compaiono personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante; esse possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia.
All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.
Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.
Esaurita la fase istruttoria, il responsabile di procedimento trasmette la relazione e la propria proposta di decisione relativa alla controversia all'Organo collegiale.
Il Comitato, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.
Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Nel provvedimento decisorio il Comitato può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3, Del. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, vanno comunque rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss. Del. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.
Definizione della controversia 1 2010 XXXX/Tiscali. 
Definizione della controversia 3 2010 XXXX/BT Italia YYYY. 
Definizione della controversia 4 2010 XXXX/BT Italia YYYY. 
Definizione della controversia 5 2010 XXXX/BT Italia YYYY. 
Definizione della controversia 1 2011 XXXX/BT Italia YYYY. 
Definizione della controversia 2 2011 XXXXX/Telecom Italia YYY - TeleTu YYYY - Vodafone Omnitel YYY. 
Definizione della controversia 3 2011 XXXX/Sky YYYY. 
Definizione della controversia 4 2011 XXXX/Vodafone YYYY. 
Definizione della controversia 2 2012 XXXX/Telecom Italia YYYY. 
Definizione della controversia 3 2012 XXXX/Telecom Italia YYYY - Vodafone YYYY. 
Delibera 173/07/CONS
- Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Delibera 502/08/CONS
- Modifiche al Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Delibera 479/09/CONS
- Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti di cui alla Delibera 173/07/CONS



