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Comitato per le comunicazioni

Elezioni 2010


Elezioni comunali del 16 maggio 2010

Con Decreto del Presidente n. 9 di data 9 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol il 1 aprile 2010, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Sindaco e Consiglio comunale di vari Comuni del Trentino per il giorno 16 maggio 2010.


Dal 1 aprile 2010 sono dunque in vigore le disposizioni in materia di par condicio previste dalla Legge n. 28/2000 e dalle successive modifiche dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.


La campagna elettorale si concluderà il 14 maggio alle ore 24.00 e per tutta la durata della campagna elettorale i programmi di informazione delle emittenti locali sono tenuti alla massima imparzialità assicurando l'equilibrio tra i diversi soggetti concorrenti. E' proibita ogni indicazione di voto, salvo, naturalmente, il diritto di commento e critica.


Le emittenti possono trasmettere programmi di comunicazione politica, per esempio in forma di dibattiti o incontri, garantendo a tutti i soggetti parità di accesso e trattamento, anche in relazione alle fasce orarie. Tali trasmissioni sono collocate in cicli quindicinali, i calendari sono comunicati al Corecom.


La diffusione/trasmissione dei sondaggi è regolata da una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede una precisa e dettagliata griglia di adempimenti. Tale atto è in corso di approvazione.
Pertanto la regolamentazione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito non possono essere trasmessi fino a quando non è in vigore il provvedimento dell'Agcom.


Le emittenti possono trasmettere messaggi a pagamento.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

Le emittenti locali possono trasmettere messaggi autogestiti a pagamento con le modalità previste dal Codice di Autoregolamentazione di cui al Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004.

L'art. 6 del Codice soprarichiamato prevede:
"Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi autogestiti a pagamento devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi.

Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma i devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato".

Comunicazione politica

Il Comitato provinciale per le Comunicazioni svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione locale nei periodi elettorale e ordinario.

Durante i periodi di campagna elettorale e referendaria il Corecom è tenuto a svolgere, nel rispetto della normativa vigente (Legge n. 28/2000, provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Commissione parlamentare di vigilanza), tre essenziali tipologie di attività:

  • consulenza e informazione, sia nei confronti della emittenti radiotelevisive che dei soggetti politici;
  • istruttoria delle segnalazioni di violazione della par condicio e convocazione delle parti per giungere ad una soluzione compositiva attraverso il ripristino delle condizioni di parità;
  • regolamentazione degli spazi pubblicitari riservati dalle emittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del numero di spot elettorali effettivamente andati in onda.

Nei periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria, il CORECOM svolge attività di vigilanza sul rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione sanciti dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e supporta l'Autorità nello svolgimento di attività preparatorie e istruttorie.

Normativa vigente


Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Link esterno: http://www.agcom.it/L_naz/L_220200_28.htm

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000)


Legge 6 novembre 2003, n. 313 Link esterno: http://www.agcom.it/L_naz/L_313_03.htm

"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003)


Decreto 8 aprile 2004 Documento pdf. Dimensione file: 131.1 KB

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004)


Delibera n. 200/00/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Link esterno: http://www.agcom.it/provv/D200_00_CSP.htm integrata dalla delibera n. 22/06/CSP Link esterno: http://www.agcom.it/provv/d_22_06_CSP.htm)

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n.152)


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