il Comitato
Par condicio
Controversie
Registro operatori (ROC)Con Decreto del Presidente n. 9 di data 9 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol il 1 aprile 2010, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Sindaco e Consiglio comunale di vari Comuni del Trentino per il giorno 16 maggio 2010.
Dal 1 aprile 2010 sono dunque in vigore le disposizioni in materia di par condicio previste dalla Legge n. 28/2000 e dalle successive modifiche dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
La campagna elettorale si concluderà il 14 maggio alle ore 24.00 e per tutta la durata della campagna elettorale i programmi di informazione delle emittenti locali sono tenuti alla massima imparzialità assicurando l'equilibrio tra i diversi soggetti concorrenti. E' proibita ogni indicazione di voto, salvo, naturalmente, il diritto di commento e critica.
Le emittenti possono trasmettere programmi di comunicazione politica, per esempio in forma di dibattiti o incontri, garantendo a tutti i soggetti parità di accesso e trattamento, anche in relazione alle fasce orarie. Tali trasmissioni sono collocate in cicli quindicinali, i calendari sono comunicati al Corecom.
La diffusione/trasmissione dei sondaggi è regolata da una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede una precisa e dettagliata griglia di adempimenti. Tale atto è in corso di approvazione.
Pertanto la regolamentazione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito non possono essere trasmessi fino a quando non è in vigore il provvedimento dell'Agcom.
Le emittenti possono trasmettere messaggi a pagamento.
Le emittenti locali possono trasmettere messaggi autogestiti a pagamento con le modalità previste dal Codice di Autoregolamentazione di cui al Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004.
L'art. 6 del Codice soprarichiamato prevede:
"Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi autogestiti a pagamento devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi.
Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma i devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato".
Il Comitato provinciale per le Comunicazioni svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione locale nei periodi elettorale e ordinario.
Durante i periodi di campagna elettorale e referendaria il Corecom è tenuto a svolgere, nel rispetto della normativa vigente (Legge n. 28/2000, provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Commissione parlamentare di vigilanza), tre essenziali tipologie di attività:
Nei periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria, il CORECOM svolge attività di vigilanza sul rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione sanciti dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e supporta l'Autorità nello svolgimento di attività preparatorie e istruttorie.
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000)
"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003)
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004)
Delibera n. 200/00/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
integrata dalla delibera n. 22/06/CSP
)
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n.152)



