L’indennità consiliare fissa mensile corrisposta ai consiglieri provinciali, che nel linguaggio comune è considerata "stipendio", è liquidata dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dato che i consiglieri provinciali rivestono anche la carica di consigliere regionale. Quindi il Consiglio regionale eroga ai consiglieri, in base alla
legge regionale n. 2 del 1995
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L’importo netto complessivo mensile è di circa 5.977,00 euro.
All’indennità corrisposta dal Consiglio regionale si aggiungono i rimborsi di spesa e le diarie per viaggi connessi alle funzioni di consigliere provinciale, erogati dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento e disciplinati dal regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 15 ottobre 2004 . Le misure e le modalità di applicazione degli interventi sono determinati con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, e sono illustrate qui di seguito.
Bisogna considerare che la vigente normativa provinciale che disciplina l’incompatibilità di cariche è particolarmente restrittiva e comporta l’obbligo di dimissioni dalla carica incompatibile o il collocamento in aspettativa con la cessazione dall’esercizio delle funzioni. Quindi il consigliere provinciale è chiamato a svolgere le sue funzioni a tempo pieno.
Le indennità di funzione del Presidente della Provincia e degli assessori sono corrisposte dalla Giunta provinciale, in base alla legge provinciale n. 13 del 1976.
Per partecipare alle sedute degli organi del Consiglio provinciale di Trento, ai consiglieri che non risiedono nel comune dove avviene la trasferta spetta un’indennità giornaliera netta di 26,00 euro. Quando le sedute occupano l’intera giornata e si concludono dopo le ore 19 l’indennità netta è di 37,00 euro.
Oltre all’indennità, ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio. Il rimborso per l’uso dell’automezzo è pari al 30% del costo per litro della benzina a chilometro, mentre per l’uso dei mezzi pubblici viene rimborsata l’intera spesa documentata.
L’indennità e il rimborso spese non spettano ai consiglieri che sono anche componenti della Giunta provinciale (cioè al Presidente e al Vicepresidente della Provincia).
Al Presidente del Consiglio e ai consiglieri provinciali che per ragioni di mandato istituzionale si recano in missione spetta un’indennità giornaliera di 109,00 euro lordi (circa 82,00 euro netti) per i viaggi svolti sul territorio nazionale, di importo diverso da Stato a Stato per i viaggi effettuati all’estero. L’indennità non è dovuta se la missione dura meno di quattro ore ed è ridotta della metà quando è compresa fra le quattro e le dodici ore. E’ consentito anche il rimborso della spesa di pernottamento entro il limite di 255,00 euro. In questo caso l’indennità di missione viene ridotta di un terzo. Anche per le missioni vengono rimborsate le spese di viaggio con le modalità previste per le trasferte (per l’uso dell’automezzo 30% del costo per litro della benzina a chilometro; per l’uso dei mezzi pubblici l’intera spesa documentata).
I consiglieri provinciali, esclusi il Presidente e il Vicepresidente della Provincia e gli assessori regionali, possono chiedere l’indennità e il rimborso spese per effettuare viaggi per mandato politico nel limite di 25 giornate e di 6.000 chilometri all’anno. Sono considerati viaggi per mandato politico quelli effettuati per svolgere i compiti e le funzioni di consigliere provinciale, come la partecipazione ad incontri, dibattiti, riunioni, celebrazioni, ricorrenze e sopralluoghi.
L’importo dell’indennità giornaliera e del rimborso spese di viaggio è pari a quello previsto per le missioni per mandato istituzionale (quindi circa 82,00 euro netti e, per l’uso dell’automezzo, 30% del costo per litro della benzina a chilometro, mentre per l’uso dei mezzi pubblici viene rimborsata l’intera spesa documentata).
Non è corrisposta alcuna indennità per i viaggi svolti nel territorio provinciale.
Il limite del rimborso della spesa di pernottamento è pari a 181,00 euro per l’Italia e a 232,00 euro per l’estero.
Ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio spetta un’indennità di carica determinata nelle seguenti misure:
L’indennità di carica è stata ridotta, nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° maggio 2011, ed ulteriormente ridotta a decorrere dal 1 gennaio 2012 per effetto della diminuzione della misura della diaria del consigliere, disposta ai sensi della
legge regionale n. 8 del 14 dicembre 2011
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Ai consiglieri provinciali che non partecipano alle sedute degli organi consiliari senza una valida giustificazione (malattia o impedimenti documentati) viene detratta dall’indennità mensile una somma di 50,00 euro per ogni assenza da una seduta antimeridiana o pomeridiana e di 100,00 euro per le sole sedute pomeridiane che si concludono oltre le ore 19.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 e del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio n. 4 del 17 gennaio 2005, la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale dei consiglieri provinciali vengono annualmente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. I dati relativi all’ultima dichiarazione sono pubblicati nei bollettini ufficiali n. 29 del 19 luglio 2011
e n. 33 del 16 agosto 2011
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Non è previsto nessun altro rimborso o indennità oltre a quanto sopra indicato. In particolare non spettano ai consiglieri:



