Salta al navigatore delle 4 sezioni
Salta al menu della sezione
Salta al contenuto
Salta al menu della pagina
mappa del sito | accessibilità | Il mio profilo
Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
scegli dimensione del carattere
 
il Consiglio
Attualità
Banche dati
grande
normale
piccolo
carattere »    
 
Consiglio
L'autonomia
Servizi per il Cittadino
Presso il Consiglio
Storia del Consiglio
sei in:  Home >  ... >  ... >  L'ordinamento e gli organi statutari > Il sistema degli organi statutari: aspetti comuni e differenze
Ordinamento

L'ordinamento e gli organi statutari

Il sistema degli organi statutari: aspetti comuni e differenze


Sono qui indicati gli elementi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento statutario degli organi regionali e provinciali: relativamente ai contenuti principali della forma di governo, all'elezione-nomina degli organi, alla loro composizione, alle vicende della loro vita istituzionale.

Si tratta di indicare, accanto ai principali ambiti comuni ed ad alcuni aspetti di collegamento, quei contenuti di differenziazione che corrono fra la regione e la provincia autonoma, e - talvolta - fra le due stesse province autonome.

Autonoma e successiva trattazione è riservata al sistema elettorale e alla forma di governo della Provincia autonoma di Trento.

Sistema elettorale.

  • Il sistema elettorale non è più regionale, ma provinciale:
    • la competenza in materia spetta alle due province (mentre prima della riforma del 2001 essa spettava alla regione);
    • il sistema previgente (unica elezione del consiglio regionale da cui derivavano i due consigli provinciali) è quindi sostituito da due distinte elezioni a livello provinciale: ognuna delle due province elegge il proprio consiglio;
    • il consiglio regionale è composto dai membri dei due consigli provinciali autonomamente eletti (art. 47 e art. 25, primo comma, statuto), e non viceversa, come era prima della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 2001.
  • Il procedimento elettorale, svolto a livello provinciale, esso si duplica sia per i contenuti della disciplina sulle elezioni sia per le procedure elettorali (art. 48 statuto):
    • il presidente di ciascuna provincia indice le nuove elezioni del rispettivo consiglio provinciale (con decreto pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione);
    • le elezioni dei due consigli provinciali devono avvenire contestualmente nella medesima giornata e si svolgono a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio della legislatura;
    • se un consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica fino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
  • I principi statutari sulla disciplina elettorale per il Trentino sono i seguenti:
    • non esiste più il vincolo del sistema proporzionale (il sistema per eleggere il consiglio provinciale di Trento può essere di tipo proporzionale o di tipo maggioritario);
    • un seggio del consiglio provinciale deve essere assegnato al territorio dei comuni dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa ed è attribuito secondo la disciplina della legge elettorale e sulla forma di governo (art. 48, terzo comma, statuto);
    • per l'elettorato attivo è richiesto il requisito della residenza in provincia per un periodo ininterrotto di un anno (art. 25, secondo comma, statuto), anziché di quattro anni come accadeva prima della riforma.
  • I principi statutari sulla disciplina elettorale per l'Alto Adige sono i seguenti:
    • rimane il vincolo del sistema proporzionale (art. 47, terzo comma, statuto);
    • la legge elettorale deve garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 48, secondo comma, statuto);
    • un'eventuale legge per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio provinciale: questa legge non è soggetta al referendum previsto per la legge provinciale elettorale e sulla forma di governo (art. 47, terzo e quinto comma, statuto);
    • per l'elettorato attivo rimane il requisito della residenza in provincia per un periodo ininterrotto di quattro anni (art. 25, secondo comma, statuto).

La forma di governo.

E' costituita dalle regole che disciplinano i rapporti fra gli organi fondamentali nonché alcuni altri aspetti strategici del governo locale, e di cui il sistema elettorale è un contenuto fondamentale.

  • Con la riforma statutaria del 2001 essa non è più uniforme ed omogenea per i tre enti:
    • la forma di governo della regione rimane quella tradizionale - di tipo parlamentare (presidente della regione eletto dal consiglio al suo interno e rapporto fiduciario) - con la rilevante novità di un consiglio regionale non eletto direttamente a livello regionale, ma composto dalla sommatoria dei due consigli provinciali autonomamente eletti; la disciplina della forma di governo della regione è contenuta e cristallizzata nello statuto, e non è affidata ad una specifica legge regionale;
    • la forma di governo provinciale è invece decostituzionalizzata, contenendo lo statuto solo una serie di principi vincolanti per il legislatore provinciale, cui è attribuita la competenza di approvare una specifica legge sulla forma di governo e sul sistema elettorale (legge statutaria).
  • Lo statuto non predefinisce in modo vincolante la forma di governo della provincia ma rinvia ad una disciplina di legge provinciale specifica: quindi le province possono scegliere forme di governo fra loro diverse. Nel far questo esse hanno anche da rispettare vincoli statutari in parte diversi. Lo statuto in particolare:
    • differenzia il regime fondamentale delle due province in alcuni punti di rilievo (ad esempio: per la sola provincia di Bolzano mantiene l'obbligo del sistema elettorale proporzionale; aggrava le procedure per l'approvazione dell'elezione diretta del presidente della provincia di Bolzano, ecc.);
    • prevede un contenuto vincolante della legge provinciale sulla forma di governo e ne disciplina la procedura atipica di approvazione (art. 47 statuto);
    • nel rispetto dei contenuti vincolanti e di alcuni principi predefiniti, attribuisce al legislatore provinciale la facoltà di articolare i contenuti della forma di governo. Le opzioni della forma di governo possono essere diverse: ad esempio, la legge provinciale potrebbe scegliere per l'elezione diretta del presidente, oppure per la sua nomina da parte del consiglio provinciale; potrebbe scegliere un sistema elettorale proporzionale, oppure adottare un sistema maggioritario (questo solo per il Trentino); potrebbe escludere la nomina di assessori esterni al consiglio, ecc.;
    • prescrive alcuni principi vincolanti per l'ipotesi in cui il legislatore si orienti verso determinate scelte strategiche (ad esempio, se il presidente della provincia viene eletto dal consiglio provinciale ne deriva necessariamente - per obbligo statutario - lo scioglimento del consiglio quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente; la sfiducia al presidente eletto direttamente dal corpo elettorale comporta le sue dimissioni ma anche lo scioglimento del consiglio, ecc.).

La legge provinciale elettorale e sulla forma di governo.

Il suo regime può essere individuato sulla base di alcuni aspetti fondamentali:

  • la procedura di approvazione (art. 47, quarto, quinto e sesto comma, statuto) è atipica e rinforzata, ed è stata disegnata in modo simile a quella stabilita dalla Costituzione per l'approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria (art. 123 Costituzione):
    • la legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio provinciale; nel caso in cui la provincia di Bolzano preveda l'elezione del presidente della provincia a suffragio universale e diretto la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri (art. 47, terzo comma, statuto);
    • salva l'ipotesi del terzo comma dell'art. 47 dello statuto (che riguarda la Provincia di Bolzano), la legge è sottoposta a referendum provinciale (su richiesta di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei componenti del consiglio provinciale) e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi;
    • se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio si fa luogo a referendum solo se, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo chieda un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio provinciale;
    • è escluso il controllo governativo sulla legge (esclusione che vale ormai per tutte le leggi provinciali in applicazione della riforma del titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001), ma il governo può impugnarla davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, quindi entro un termine più ristretto rispetto al termine di sessanta giorni previsto in via ordinaria per le impugnative costituzionali in applicazione dell'art. 127, primo comma, della Costituzione;
  • il contenuto è indicato dall'articolo 47, secondo comma, dello statuto e riguarda:
    • le modalità di elezione del consiglio provinciale;
    • le modalità di elezione del presidente della provincia e degli assessori;
    • i rapporti fra gli organi della provincia;
    • la disciplina sulla presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della provincia;
    • i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche di presidente e di assessore;
    • l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo;
    • la promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi;
  • i limiti e principi che devono essere rispettati dal legislatore provinciale nell'approvare questa legge sono di vario tipo:
    • alcuni sono di carattere generale (deve garantire l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché il rispetto degli obblighi internazionali); altri sono stabiliti direttamente dallo statuto;
    • si tratta quindi di un tipo di competenza più ampio di quella tradizionalmente qualificata come primaria o esclusiva. Non è in particolare soggetta al limite degli interessi nazionali e delle norme fondamentali di riforme economico - sociali della repubblica;
    • questo significa, fra l'altro, che il consiglio provinciale nell'approvare la legge elettorale non è tenuto al rispetto dei principi fondamentali che saranno dettati con legge del parlamento per le elezioni delle regioni ordinarie (in base all'articolo 122, primo comma, Costituzione), a meno che questi principi non si possano ricondurre a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale;
    • è simile alla legge regionale che approva lo statuto delle regioni ordinarie (art. 123 Costituzione), ma ne differisce significativamente sotto alcuni profili: le leggi che approvano gli statuti regionali hanno contenuto più ampio (dettano anche i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della regione); il sistema elettorale ordinario è vincolato ai principi stabiliti da legge dello Stato; le leggi statutarie ordinarie sono soggette a limiti più ristretti (devono solo essere in armonia con la Costituzione, e non anche rispettare - come nelle leggi sulla forma di governo delle regioni a statuto speciale - i principi dell'ordinamento della Repubblica). Ciononostante viene chiamata anch'essa - in dottrina - legge statutaria.

La posizione dei consiglieri regionali e provinciali.

E' simile (ma non uguale), quanto a stato giuridico e condizioni d'esercizio del mandato rappresentativo:

  • il consigliere provinciale (eletto secondo il sistema elettorale della propria provincia) viene a svolgere contemporaneamente anche le funzioni di consigliere regionale;
  • rispetto al sistema statutario in vigore prima delle riforma del 2001 c'è un ribaltamento di ruoli: non è più il consigliere regionale che - in quanto tale - è anche consigliere provinciale, ma è quest'ultimo che - una volta eletto - viene automaticamente a comporre, assieme agli altri consiglieri provinciali, il consiglio regionale;
  • sono peculiarità dello status:
    • il giuramento dei consiglieri, con formula diversa rispetto all'originaria (non comprende più l'impegno di esercitare l'ufficio allo scopo del bene inseparabile della regione e dello Stato), avviene solo nei consigli provinciali (art. 48 bis, primo comma, statuto) e non più (anche e prioritariamente) presso il consiglio regionale;
    • le norme sulla rappresentanza politica, che sono distintamente riferite sia ai consiglieri regionali (art. 28 statuto) che ai consiglieri provinciali (art. 48 bis statuto): uguali sono le garanzie di insindacabilità e il divieto di mandato imperativo;
    • inoltre alcune cause d'incompatibilità sono stabilite direttamente dallo statuto (art. 28, terzo comma, statuto): l'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di componente del parlamento nazionale e del parlamento europeo e con quello di componente di un altro consiglio regionale;
    • la competenza relativa al trattamento economico dei consiglieri (indennità di funzione, regime previdenziale, trattamenti accessori) col nuovo sistema elettorale potrebbe essere ricondotta al livello provinciale e quindi anch'essa - in teoria - potrebbe distinguersi fra le due province.

L'organizzazione della regione e delle province autonome.

  • Presso la regione e presso ciascuna delle due province autonome operano tre organi fondamentali, che sono quelli tipici dell'ordinamento regionale (artt. 24 e 47 statuto):
    • un organo assembleare (eletto in ambito provinciale), cui è affidata la funzione legislativa e alcune altre competenze generali di indirizzo e controllo politico: è il consiglio della Provincia autonoma di Trento, il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e il consiglio della Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol (non eletto direttamente ma costituito dalla sommatoria dei primi due);
    • un organo monocratico la cui nomina - salvo il presidente della regione che viene comunque eletto dal consiglio regionale - non è a schema fisso e vincolato, perché lo statuto individua solo specifiche forme e discipline di elezione nell'ambito di due opzioni di forma di governo (elezione popolare diretta; elezione da parte del consiglio provinciale), con funzioni di preposizione, di indirizzo e di direzione delle giunte e dell'intera amministrazione, con compiti generali di rappresentanza dell'ente e con attribuzioni specifiche indicate dallo statuto: è il presidente della Provincia di Trento, il presidente della Provincia di Bolzano e il presidente della Regione;
    • un organo collegiale, con compiti nell'ambito delle funzioni esecutive e amministrative: è la giunta della Provincia autonoma di Trento, la giunta della Provincia autonoma di Bolzano e la giunta regionale.

Il consiglio regionale e i consigli provinciali.

  • Sono gli organi rappresentativi delle rispettive comunità ed esercitano, nei loro ambiti di competenza, la funzione legislativa e le altre funzioni tradizionalmente attribuite agli organi politico-legislativi regionali.
  • Per quanto riguarda la loro composizione e formazione occorre distinguere:
    • il consiglio regionale non è eletto, ma è la sommatoria dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. E' quindi composto da 70 consiglieri (art. 25, primo comma, statuto);
    • il consiglio provinciale di Bolzano e il consiglio provinciale di Trento sono eletti dal popolo ogni cinque anni (la legislatura corrisponde alla durata in carica del consiglio, e decorre dalle elezioni provinciali - art. 48 statuto) con elezioni separate e sistemi distinti, in base alle rispettive leggi elettorali. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio provinciale di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 ; per l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano, fino a quando quella provincia non adotterà una propria legge provinciale elettorale e sulla forma di governo, continueranno ad applicarsi le leggi elettorali previgenti, già previste per l'elezione del consiglio regionale (art. 4, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2) .
  • I consiglieri provinciali sono quindi anche consiglieri regionali: funzioni e status sono simili, ma vengono svolte presso due diverse istituzioni (consigli) e quindi a titolo diverso.
  • L'organizzazione e l'attività dei consigli (l'articolazione degli organi interni, la procedura di funzionamento, con particolare riguardo al procedimento legislativo ed alle altre funzioni di indirizzo e controllo politico, gli istituti tipici della loro autonomia organizzativa e funzionale, ecc.) non sono disciplinati dallo statuto se non in minima parte: esso infatti rinvia ad appositi regolamenti interni (artt. 31 e 49 statuto) approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri.
  • Peculiare del consiglio regionale è la regola che ne determina il luogo d'attività in due sessioni per legislatura, da tenersi la prima (i primi due anni e mezzo) a Trento e la seconda a Bolzano (art. 27 statuto).
  • Quanto alla convocazione dei consigli:
    • a inizio legislatura: il presidente della provincia in carica convoca in prima riunione il nuovo consiglio provinciale, non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti (art. 48, quinto comma, statuto); a sua volta il consiglio regionale viene convocato, per la prima volta, dal presidente della regione in carica entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali (art. 27, secondo comma, statuto);
    • per le altre convocazioni dispongono i regolamenti interni; lo statuto prevede comunque l'istituto della convocazione straordinaria (artt. 34 e 49 statuto), su richiesta della giunta o del suo presidente o di un quinto dei consiglieri in carica; e quello della convocazione in via d'urgenza (artt. 32 e 49 statuto) per il caso della revoca del presidente o del vicepresidente del consiglio.
  • Il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano hanno regole simili sulla presidenza e sul vicepresidente, che devono assicurare la rappresentanza alternata di componenti del gruppo linguistico italiano e tedesco (artt. 30 e 48 ter statuto):
    • può essere eletto presidente del consiglio regionale (art. 30, terzo comma, statuto) e presidente del consiglio provinciale di Bolzano (art. 48 ter, terzo comma, statuto) anche un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino: ma per i primi trenta mesi della legislatura è prevista l'elezione a presidente del consiglio di un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano; per il successivo periodo della legislatura l'elezione di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco (disciplina opposta vale per il consiglio provinciale di Bolzano); l'elezione a presidente di un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino è ammessa previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco, al posto del presidente appartenente al relativo gruppo;
    • nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino in consiglio provinciale di Bolzano, che sia stato eletto presidente o vicepresidente di quel consiglio, e questi venga successivamente eletto in giunta provinciale, egli deve rinunciare all'incarico di presidente o vicepresidente del consiglio provinciale (art. 50, terzo comma, statuto);
    • sono previsti due vicepresidenti del consiglio regionale (art. 30 statuto) e del consiglio provinciale di Bolzano (art. 48 ter statuto), eletti fra appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente;
    • il presidente del consiglio sceglie fra i due vicepresidenti quello destinato a sostituirlo in caso di assenza e impedimento (artt. 30, quinto comma e 48 ter, secondo comma, statuto).
  • I regolamenti del consiglio regionale e dei consigli provinciali dettano norme sull'appartenenza dei consiglieri ai diversi gruppi linguistici (art. 31, secondo comma, statuto).
  • Uniforme per il consiglio regionale e per i consigli provinciali è il particolare regime di revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio che non abbia adempiuto agli obblighi d'ufficio, sulla base di un procedimento articolato e cogente (articoli 32 e 49 statuto).
  • Quanto alle funzioni, esse sono simili (ovviamente nei rispettivi ambiti di competenza), non sono tutte espressamente disciplinate dallo statuto e sono ricostruibili anche sulla base della disciplina dei rispettivi regolamenti interni o di leggi di settore. Esse sono essenzialmente riconducibili:
    • alla funzione legislativa (limitata all'approvazione delle leggi e dei regolamenti consiliari, perché gli altri regolamenti sono approvati dalla giunta e adottati con decreto del presidente);
    • alle funzioni di indirizzo e controllo politico, che sono svolte attraverso gli strumenti regolamentari tipici del diritto parlamentare (come l'approvazione delle mozioni e degli ordini del giorno, la trattazione delle interrogazioni, ecc.), o attraverso l'esercizio di una serie di altri poteri di vario contenuto e finalità (come le ratifiche, le nomine, i pareri ecc.);
    • inoltre, con la riforma statutaria del 2001 fra consiglio regionale e consigli provinciali si è ulteriormente ridotta la differenza di ruoli originaria: sia il consiglio regionale che quello provinciale possono infatti, nelle materie non appartenenti rispettivamente alla regione e alla provincia ma che presentino particolare interesse, approvare voti e formulare progetti al Parlamento (artt. 35 e 49 statuto) e i consigli regionale e provinciali condividono ormai l'esercizio dell'iniziativa legislativa per la modifica dello statuto (art. 103 statuto).
  • Quanto allo scioglimento dei consigli lo statuto contiene una disciplina piuttosto articolata (artt. 47, 49 bis e 33 statuto), che oggi deve essere letta - per alcuni aspetti - anche in contestualità con la disciplina della legge elettorale e sulla forma di governo, là dove è stata approvata dalla provincia. Occorre distinguere quindi le ipotesi di scioglimento funzionale da quelle di tipo sanzionatorio; queste ultime saranno accennate nel capitolo relativo ai controlli sugli organi politici. Queste le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio, per cause che attengono alla funzionalità della forma di governo:
    • nel caso in cui il presidente della provincia sia eletto dal consiglio provinciale è previsto lo scioglimento del consiglio provinciale quando esso non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente della provincia (art. 47, secondo comma, statuto);
    • le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri provinciali comportano lo scioglimento del consiglio con l'elezione contestuale del nuovo consiglio, e - nel caso in cui il presidente della provincia sia stato eletto a suffragio universale e diretto - l'elezione del nuovo presidente della provincia (art. 47, secondo comma, statuto);
    • è previsto lo scioglimento del consiglio provinciale (e le dimissioni dell'intera giunta) in caso di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché in caso di rimozione (per atti contrari alla Costituzione, per reiterate e gravi violazioni di legge, per ragioni di sicurezza nazionale) o dimissioni dello stesso presidente (art. 50, quarto comma, statuto).
  • Peculiari gli effetti dello scioglimento dei consigli:
    • in caso di scioglimento del consiglio regionale si procede - entro tre mesi - alla nuova elezione dei consigli provinciali (art. 33, primo comma, statuto);
    • lo scioglimento del consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del consiglio regionale e i componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 49 bis, sesto comma, statuto);
    • i consigli provinciali disciolti continuano a esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi consigli provinciali (art. 33, terzo comma, statuto);
    • i componenti della giunta regionale appartenenti ad un consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 37, secondo comma, statuto).

La giunta regionale e le giunte provinciali.

Sono gli organi collegiali di vertice delle rispettive amministrazioni; svolgono funzioni esecutive e amministrative (artt. 44 e 54 statuto), anche di tipo normativo (in quanto approvano i regolamenti che saranno emanati con decreto del presidente).

Nomina, composizione, rapporti con il consiglio sono disciplinati dallo statuto però, mentre prima della riforma del 2001 il regime era omogeneo (anche se con qualche peculiarità dovuta soprattutto alla composizione), in ragione del fatto che era comune la forma di governo parlamentare, con la riforma - e in particolare con l'approvazione da parte della provincia di Trento di una propria forma di governo con elezione diretta del presidente - i regimi si sono significativamente differenziati.

Per la composizione e la nomina della giunta della Provincia autonoma di Trento occorre far riferimento alla legge elettorale e sulla forma di governo di questa provincia, alla cui sintesi è dedicato un capitolo successivo. Qui si ricordano le regole statutarie generali.

  • La giunta regionale: è composta dal presidente della regione, da due vicepresidenti e da un numero variabile di assessori effettivi e supplenti, ed è eletta dal consiglio regionale fra i suoi componenti (art. 36 statuto). Considerato il vincolo statutario e la mancanza di una competenza regionale in materia di forma di governo al pari della provincia autonoma, non è quindi possibile l'elezione diretta del presidente della regione ne la scelta di assessori esterni al consiglio regionale:
    • la composizione della giunta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in consiglio regionale: al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in giunta anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (art. 36 statuto); sono anche stabilite regole per garantire la rappresentanza dei gruppi nella scelta dei vicepresidenti e degli assessori supplenti;
    • i componenti della giunta regionale appartenenti ad un consiglio provinciale disciolto continuano a esercitare il loro ufficio fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 37, secondo comma, statuto).
  • La giunta provinciale (art. 50 statuto): è composta dal presidente della provincia e da un numero variabile di assessori (ma non superiore ad otto): le modalità di elezione sono stabilite dalla legge provinciale sulla forma di governo (art. 47 statuto) cui spetta stabilire le regole sulla composizione della giunta e i casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità delle cariche. Pertanto:
    • in provincia di Trento il presidente è eletto direttamente dal popolo e contestualmente al consiglio. Gli assessori sono nominati dal presidente: non più di tre possono essere sclti anche fuori da consiglio (assessori esterni). L'incarico di assessore è incompatibile con la funzione di consigliere provinciale. E' prevista la nomina di un vicepresidente che deve essere scelto fra i consiglieri provinciali. La disciplina, oltre che quella statutaria, è collocata nella legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 ;
    • in provincia di Bolzano il presidente è a tutt'oggi eletto dal consiglio provinciale al proprio interno. La composizione della giunta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio; sono previsti due vicepresidenti (uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco); è il presidente della provincia che sceglie quale dei due vicepresidenti ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento (art. 50, primo e secondo comma, statuto); gli assessori che non siano consiglieri devono essere eletti dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la giunta; al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza in giunta provinciale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale: nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino in consiglio provinciale e questi venga eletto in giunta, egli deve rinunciare all'incarico di presidente o vicepresidente del consiglio provinciale (art. 50, secondo e terzo comma, statuto);
  • le attribuzioni delle giunte (art. 44 e 54 statuto): presentano un regime in parte uniforme sia a livello regionale che provinciale; per alcuni aspetti di rilievo le competenze della giunta provinciale sono però diverse da quelle attribuite alla giunta regionale;
    • generale è l'esercizio delle funzioni esecutive, e quindi la funzione di amministrazione del personale, degli uffici, del patrimonio e lo svolgimento degli affari amministrativi di competenza dell'ente; la giunta svolge in particolare (da sola o con il consiglio) funzioni di programmazione, di indirizzo, di controllo;
    • comune è altresì l'adozione - in caso d'urgenza e salvo successiva ratifica - di provvedimenti di competenza del consiglio; nonché lo svolgimento - in via residuale - di compiti attribuiti dallo statuto o da altre leggi;
    • comune è inoltre la funzione di approvare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
    • solo la giunta regionale può essere delegata dal consiglio regionale alla trattazione di affari di competenza consiliare, a eccezione dei compiti legislativi (art. 46 statuto);
    • compito specifico delle giunte provinciali è - per statuto - l'esercizio della funzione di vigilanza e di tutela sugli atti e sugli organi dei comuni e degli altri enti locali (art. 54, n. 5 statuto): funzione che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione è oggi ridotta al solo controllo sugli organi.

Il presidente della regione e i presidenti delle province.

  • Con la riforma dello statuto introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 il presidente delle giunta regionale e della giunta provinciale assumono la nuova denominazione di "presidente della regione" e di "presidente della provincia";
  • elezione:
    • il presidente della regione non può essere eletto direttamente dal popolo, come il presidente della provincia, ma viene eletto dal consiglio regionale fra i suoi componenti (art. 36 statuto) e rimane in carica (con la giunta) fino a quando dura il consiglio regionale (art. 37 statuto);
    • il presidente della provincia viene invece eletto con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla forma di governo: questa legge può stabilire l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente (art. 47, secondo comma, statuto). Questo vale anche per la provincia di Bolzano: in questo caso però la legge va approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri provinciali e non è soggetta a referendum confermativo (art. 47, terzo comma, statuto).
      Attualmente il presidente della provincia di Trento è eletto dal popolo contestualmente al consiglio provinciale, secondo la disciplina della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 ; mentre il presidente della provincia di Bolzano è eletto dal consiglio provinciale al suo interno, perché questa provincia non ha approvato una nuova legge elettorale e sulla forma di governo e quindi si continua ad applicare il sistema previgente;
  • attribuzioni dei presidenti: ai presidenti della regione e delle province è attribuito un nucleo di competenze e di attribuzioni tradizionali ed uniformi rispetto al ruolo ricoperto, che è un ruolo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo, ovviamente dimensionato sulle attribuzioni e sulle competenze dell'ente che presiedono. Queste norme sono in parte indicate dallo statuto o dalle norme di attuazione, in parte collocate in altre discipline di natura settoriale o generale (come nelle leggi elettorali o sull'ordinamento del personale e degli uffici, o in quelle sull'azione amministrativa). Fra le attribuzioni generali da ricordare:
    • la rappresentanza dell'ente di riferimento (articoli 40 e 52 statuto);
    • la ripartizione degli affari fra i singoli assessori (artt. 42 e 52 statuto);
    • la promulgazione delle leggi (art. 55, quarto comma, statuto);
    • l'emanazione dei regolamenti deliberati dalla giunta (artt. 43 e 53 statuto);
    • la partecipazione alle sedute del consiglio dei ministri in cui si trattano questioni di interesse del rispettivo ente (artt. 40 e 52 statuto);
    • compiti di supplenza: come nel caso di convocazione del consiglio per la revoca del suo presidente o vicepresidente, quando non vi provvedano i soggetti obbligati (art. 32, terzo comma, statuto);
    • compiti di impulso o di tutela (ad es. la convocazione della prima riunione dei consigli; o la proposizione dei ricorsi in sede giurisdizionale - art. 98 statuto);
    • ai soli presidenti delle province spetta invece adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse di popolazioni di due o più comuni (art. 52 statuto); l'esercizio di una serie di attribuzioni in materia di polizia e di sicurezza pubblica (esercizi pubblici, industrie pericolose ecc.), avvalendosi, quale autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia (art. 20 statuto); alcuni compiti di impulso collegati alla forma di governo provinciale (ad es. convocare le elezioni provinciali: art. 48, quarto comma, statuto);
    • più in generale, i presidenti esercitano la funzione di indirizzo della politica locale, nei confronti della giunta e dell'amministrazione.
      Questa funzione è oggi più marcata là dove è stata adottata (come in provincia di Trento) la forma di governo ad elezione diretta del presidente, che attribuisce a quest'ultimo - accanto alla nomina e alla revoca degli assessori - la direzione e la responsabilità della politica della giunta, la predisposizione del programma di legislatura, la presentazione al consiglio di atti di strategia politico - legislativa;
  • le vicende patologiche che possono riguardare la funzione presidenziale:
    • sia il presidente della regione che il presidente della provincia sono soggetti (assieme alle rispettive giunte) alla revoca da parte del consiglio in caso di non adempimento di obblighi stabiliti dalla legge (artt. 38 e 49 statuto);
    • ugualmente comune è la possibilità dell'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio. Diversi però gli esiti: la sfiducia porta - di regola - alle dimissioni del presidente sfiduciato. Però, mentre la sfiducia del presidente della regione e del presidente della provincia eletto dal consiglio comporta le dimissioni del presidente ma non la caduta del consiglio e le nuove elezioni, nel caso del presidente della provincia eletto direttamente dal popolo la sfiducia comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio, con l'indizione di nuove elezioni (art. 50, quarto comma, statuto);
    • rientra fra i provvedimenti sanzionatori - e quindi se ne accenna nel capitolo relativo ai controlli sugli organi - l'ipotesi della rimozione del presidente della provincia (art. 49, settimo comma, statuto).
Consiglio della Provincia autonoma di Trento: Via Manci, 27 - 38122 Trento - tel. 0461 213111 - e-mail: Contatta
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!