Salta al navigatore delle 4 sezioni
Salta al menu della sezione
Salta al contenuto
Salta al menu della pagina
mappa del sito | accessibilità | Il mio profilo
Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
scegli dimensione del carattere
 
il Consiglio
Attualità
Banche dati
grande
normale
piccolo
carattere »    
 
Consiglio
L'autonomia
Servizi per il Cittadino
Presso il Consiglio
Storia del Consiglio
sei in:  Home >  ... >  ... >  I rapporti con lo Stato e con l'Unione europea > Il regime dei controlli giurisdizionali
Rapporti

Rapporti con lo Stato e la Comunità Europea

Il regime dei controlli giurisdizionali


In ambito locale, oltre ai controlli giurisdizionali svolti dagli organi della magistratura ordinaria o specializzata, statuto e norme di attuazione disciplinano alcune modalità di controllo giurisdizionale su atti regionali e provinciali. In parte si tratta di una ripresa, senza sostanziali modifiche, dei principi ordinari che regolano l'attività della magistratura; in parte di disposizioni peculiari che derogano alle regole comuni.

Giurisdizione della Corte costituzionale.

  • controllo successivo di costituzionalità delle leggi:
    • abolito il controllo preventivo delle leggi della regione e delle province autonome da parte del governo è venuta a cadere anche la verifica di costituzionalità svolta in via preventiva alla promulgazione, quale possibile seguito di quella forma di controllo delle leggi (la sostituzione dell'articolo 127 della Costituzione implica l'abrogazione dell'articolo 55 statuto e correlate norme di attuazione);
    • in quanto più conveniente, la nuova disciplina dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione si può ritenere applicabile anche alle leggi provinciali e regionali: queste - una volta approvate dai rispettivi consigli - entrano quindi in vigore con la promulgazione e pubblicazione sul bollettino; contro di esse il governo può sollevare ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione se ritiene che eccedano la competenza della regione e rispettivamente della provincia;
    • altra ipotesi è quella disciplinata dall'art. 97 dello statuto, che prevede l'impugnativa delle leggi provinciali e regionali da parte dello Stato, per violazione della Costituzione, dello statuto, oppure per lesione del principio di parità fra i gruppi linguistici. Questa disposizione ha trovato storicamente applicazione nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che riconosce al Governo la facoltà di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso di mancato adeguamento della legislazione regionale o provinciale ai nuovi principi stabiliti con legge dallo Stato; nella misura in cui si ritenga che quest'ultima disciplina rimanga ancora in piedi, anche questo tipo di controllo successivo potrebbe coesistere con quello regolato dall'articolo 127 della Costituzione;
    • per quanto riguarda invece l'impugnativa delle leggi statali l'art. 98 dello statuto prevede che ciò possa avvenire su ricorso da parte della regione o provincia autonoma, per violazione dello statuto, oppure per lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (mentre l'art. 127, secondo comma, della Costituzione consente alle regioni d'impugnare le leggi statali o di altre regioni quando siano lesive della loro competenza);
    • rispetto alla procedura tipica della giurisdizione costituzionale è naturalmente riconosciuta la facoltà d'impugnativa anche alla provincia autonoma (e naturalmente questa può essere parte convenuta). Quando ricorrente è la regione o la provincia il ricorso spetta al relativo presidente su deliberazione del consiglio, oppure - in caso di urgenza e salvo successiva ratifica consiliare - viene deliberato direttamente dalla giunta provinciale (art. 54, n. 7 statuto);
  • ipotesi specifiche di controllo di costituzionalità:
    • rimangono azionabili davanti alla Corte costituzionale gli speciali ricorsi disciplinati dallo statuto a tutela delle minoranze o a garanzia dei diritti di parità fra le stesse (art. 56 statuto), nonché le peculiarità procedurali stabilite nell'ambito del regime di approvazione dei bilanci della regione e della Provincia autonoma di Bolzano (art. 84 statuto);
    • a parte sta l'ipotesi disciplinata dall'articolo 47, quarto comma, dello statuto, che riconosce al Governo la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale entro il minor termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi provinciali elettorali e sulla forma di governo;
  • conflitti di attribuzione:
    • ugualmente davanti alla Corte costituzionale possono essere impugnati (per conflitto di attribuzione) gli atti non legislativi invasivi delle competenze della provincia, della regione o dello Stato (art. 98, secondo e terzo comma, statuto). In tal caso la competenza al ricorso spetta direttamente al presidente della regione o della provincia, previa deliberazione della giunta;
    • peculiare è il ricorso per conflitto di attribuzione che le province e la regione possono sollevare davanti alla Corte costituzionale contro gli atti governativi di indirizzo e coordinamento che risultino incompatibili con il sistema statutario, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Giurisdizione contabile (Corte dei conti).

Sono da ricordare (in ragione del loro rapporto con l'ordinamento locale):

  • la giurisdizione amministrativo-contabile: volta ad accertare e sanzionare la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei funzionari pubblici. Nel regime ordinario essa viene fatta valere a livello decentrato e regionale. Peculiarità del Trentino - Alto Adige è la costituzione di una sezione giurisdizionale (con compiti di giudizio) e di una procura (con compiti istruttori) presso i due capoluoghi di provincia (apposita norma di attuazione nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 );
  • la giurisdizione sul conto giudiziale: cui è sottoposta la gestione degli agenti contabili, in particolare attraverso la presentazione del rendiconto dell'ente di appartenenza; vi sono tenuti i tesorieri e gli agenti contabili degli organi della regione e delle province autonome che sono dotati di autonomia contabile.

Giurisdizione del tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR):

  • la giustizia amministrativa in regione è svolta sulla base di una disciplina in parte diversa da quella applicata nel resto del Paese, e questo a garanzia dei gruppi linguistici. Le particolarità fondamentali del regime statutario (disposto negli articoli 90 - 93 e dettagliato dalla norma di attuazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 ) sono le seguenti:
    • quanto agli organi di giustizia amministrativa: opera un tribunale regionale di giustizia amministrativa - TAR (articoli 90 e 91 statuto), con sede in Trento, ma di cui è costituita una sezione autonoma a Bolzano; i tribunali sono quindi due e la loro competenza è definita in ragione della collocazione degli organi che hanno emanato l'atto contro cui si fa ricorso (applicando criteri definiti in norma di attuazione);
    • quanto a composizione: fra i componenti di ciascun tribunale alcuni sono di nomina politica (pur essendo scelti fra soggetti qualificati): il TAR di Trento è composto da sei magistrati: due di essi sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo, su designazione del Consiglio provinciale. Il TAR di Bolzano è composto da otto magistrati (quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro al gruppo linguistico tedesco). Essi sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica;
    • quanto al regime delle competenze, esse sono in parte quelle generali proprie della giustizia amministrativa di primo grado; in parte sono specifiche e indicate in statuto: lodo arbitrale - presso il TAR di Bolzano - sui bilanci della regione e della provincia di Bolzano (art. 84 statuto); decisione - rispettivamente da parte del TAR di Bolzano e di Trento - delle impugnative, presentate dai consiglieri regionali, provinciali e comunali contro gli atti delle rispettive amministrazioni ritenuti lesivi del principio di parità, riferito ai gruppi linguistici presenti sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento (art. 92 statuto);
    • quanto all'organizzazione e alla procedura: sono stabilite deroghe significative, soprattutto per il TAR di Bolzano (ad esempio: nella nomina e nei poteri del presidente di sezione, nella procedura di adozione delle decisioni, nel regime degli appelli, nell'inoppugnabilità di alcune decisioni).

Giudici di pace (ex conciliatori): merita infine d'essere ricordata una specifica competenza statutaria in materia di uffici dei giudici di pace. Essa è così ripartita:

  • la nomina (revoca ecc.) di questi giudici e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e usciere presso gli stessi uffici viene esercitata dal presidente della regione (art. 94 statuto);
  • la vigilanza sugli uffici dei giudici di pace viene esercitata dalle giunte provinciali (art. 96 statuto).
Consiglio della Provincia autonoma di Trento: Via Manci, 27 - 38122 Trento - tel. 0461 213111 - e-mail: Contatta
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!